Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha per oggetto la qualificazione e la disciplina del contratto di prestazione di servizi di logistica, integrata con le prestazioni di trasporto, concluso tra operatori commerciali.
      2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai contratti di prestazione di servizi di logistica conclusi fuori dal territorio nazionale, nella parte in cui le prestazioni previste sono eseguite sul territorio nazionale.